(Regolamento - art. 86)
                               Art. 86 
 
  1. - All'arrivo di  una  nave  o  aeromobile  infetto,  l'Autorita'
sanitaria: 
    a) potra' suggerire la vaccinazione a coloro che a parere di tale
Autorita' sanitaria non risultino sufficientemente protetti contro il
vaiolo; 
    b) potra', per la durata  di  quattordici  giorni  al  massimo  a
partire dall'ultima esposizione al contagio, isolare o  sottoporre  a
sorveglianza  chiunque  intenda   sbarcare;   l'Autorita'   sanitaria
prendera' in considerazione, nel fissare la  durata  del  periodo  di
isolamento o di sorveglianza,  le  precedenti  vaccinazioni  di  tale
persona e la possibilita' che essa sia stata esposta al contagio; 
    c) potra' procedere alla disinfezione; 
    i) dei bagagli delle persone infette; 
    ii) di tutti gli altri bagagli  od  oggetti,  quali  gli  effetti
letterecci o la biancheria usata,  e  di  ogni  parte  della  nave  o
dell'aeromobile considerati contaminati. 
  2. - Una  nave  o  aeromobile  continuera'  ad  essere  considerato
infetto fino al momento in cui le  persone  infette  non  sono  state
sbarcate  e  le  misure  prescritte  dall'Autorita'   sanitaria,   in
conformita' a quanto esposto al paragrafo 1  del  presente  articolo,
non siano state debitamente applicate. La nave o aeromobile sara'  da
quel momento ammesso alla libera pratica.