Art. 88 Se all'arrivo di un treno, di un veicolo stradale o di altro mezzo di trasporto, venga constatato un caso di vaiolo, la persona infetta verra' sbarcata e verranno applicate le disposizioni previste al paragrafo 1 dell'art. 86, calcolando la durata dell'eventuale periodo di sorveglianza o di isolamento a partire dalla data di arrivo del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto e operando la disinfezione ad ogni parte del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto considerato contaminato.