(Regolamento - art. 88)
                               Art. 88 
 
  Se all'arrivo di un treno, di un veicolo stradale o di altro  mezzo
di trasporto, venga constatato un caso di vaiolo, la persona  infetta
verra' sbarcata e verranno  applicate  le  disposizioni  previste  al
paragrafo 1 dell'art. 86, calcolando la durata dell'eventuale periodo
di sorveglianza o di isolamento a partire dalla data  di  arrivo  del
treno, veicolo stradale o altro mezzo  di  trasporto  e  operando  la
disinfezione ad ogni parte del treno, veicolo stradale o altro  mezzo
di trasporto considerato contaminato.