(Accordo - art. 44)
                             Articolo 44 
           Esonero da obblighi in circostanze eccezionali 
   1. Il Consiglio puo', con voto speciale, esonerare un Membro da un
obbligo per via di circostanze eccezionali o critiche, di un caso  di
forza maggiore o di  obblighi  internazionali  previsti  dalla  Carta
delle Nazioni Unite per i territori amministrati in regime di tutela. 
   2. Nel concedere un esonero ad un Membro in virtu' del paragrafo 1
del presente articolo, il Consiglio  precisa  esplicitamente  secondo
quali modalita', ed a quali condizioni e per quanto tempo  il  Membro
e' esonerato da detto obbligo, come pure le ragioni di tale esonero. 
   Nonostante le precedenti disposizioni del  presente  articolo,  il
Consiglio non concede  esoneri  ad  un  Membro  per  quanto  riguarda
l'obbligo di tale Membro, previsto all'articolo 25, di versare il suo
contributo,  o  le  conseguenze   derivanti   dall'inadempienza   nei
versamenti.