Articolo 45 Misure differenziate e correttive I paesi in via di sviluppo Membri importatori ed i paesi meno progrediti che sono Membri, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prende in ocnsiderazione l'adozione di tali misure appropriate alla luce delle disposizioni della Risoluzione 93(IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.