(Accordo - art. 45)
                             Articolo 45 
                  Misure differenziate e correttive 
   I paesi in via di sviluppo Membri  importatori  ed  i  paesi  meno
progrediti che sono Membri, se i loro interessi sono lesi  da  misure
adottate in applicazione del presente Accordo,  possono  chiedere  al
Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio
prende in ocnsiderazione l'adozione di tali misure  appropriate  alla
luce delle  disposizioni  della  Risoluzione  93(IV)  adottata  dalla
Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.