Articolo 55 Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva La zona economica esclusiva e' la zona al di la' del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtu' del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le liberta' degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.