(Convenzione - art. 55)
                             Articolo 55 
      Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva 
   La zona economica  esclusiva  e'  la  zona  al  di  la'  del  mare
territoriale e ad esso adiacente, sottoposta  allo  specifico  regime
giuridico stabilito nella presente  Parte,  in  virtu'  del  quale  i
diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e  i  diritti  e  le
liberta'  degli  altri  Stati,  sono  disciplinati  dalle  pertinenti
disposizioni della presente Convenzione.