(Convenzione - art. 56)
                             Articolo 56 
Diritti, giurisdizione e obblighi dello  Stato  costiero  nella  zona
                         economica esclusiva 
   1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di: 
   a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello 
      sfruttamento, della conservazione e della gestione delle 
      risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano 
      nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e 
      nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attivita' 
      connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della 
      zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle
correnti e dai venti; 
   b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della 
      presente Convenzione, in materia di: 
   i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e 
      strutture; 
   ii) ricerca scientifica marina; 
   iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino; 
   c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione; 
   2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere  i  propri  doveri
nella  zona   economica   esclusiva   conformemente   alla   presente
Convenzione, lo Stato costiero tiene in  debito  conto  i  diritti  e
doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con  la  presente
Convenzione. 
   3. I diritti enunciati  nel  presente  articolo  relativamente  al
fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati  conformemente
alla Parte VI.