(Convenzione - art. 58)
                             Articolo 58 
 Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva 
   1. Nella zona economica esclusiva tutti gli  Stati,  sia  costieri
sia  privi  di  litorale,  godono,  conformemente   alle   specifiche
disposizioni  della   presente   Convenzione,   delle   liberta'   di
navigazione e di sorvolo,  di  posa  in  opera  di  condotte  e  cavi
sottomarini, indicate all'articolo 87,  e  di  altri  usi  del  mare,
leciti in ambito internazionale, collegati con  tali  liberta',  come
quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi
sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni  della  presente
convenzione. 
   2. Gli articoli da 88 a 115 e le altre norme pertinenti di diritto
internazionale si applicano alla zona economica esclusiva purche' non
siano incompatibili con la presente Parte. 
   3. Nell'esercitare i propri  diritti  e  nell'adempiere  i  propri
obblighi nella zona economica esclusiva conformemente  alla  presente
Convenzione, gli Stati tengono  in  debito  conto  i  diritti  e  gli
obblighi dello  Stato  costiero,  e  rispettano  sia  le  leggi  e  i
regolamenti  emanati  dallo   Stato   costiero   conformemente   alle
disposizioni della presente  Convenzione,  sia  le  altre  norme  del
diritto  internazionale  purche'  non  siano  incompatibili  con   la
presente Parte.