(Convenzione - art. 59)
                             Articolo 59 
Base per la  soluzione  di  conflitti  relativi  all'attribuzione  di
       diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva 
   Nei casi in cui la presente Convenzione non attribuisca diritti  o
giurisdizione allo Stato costiero o ad altri Stati nell'ambito  della
zona economica esclusiva, e sorga  un  conflitto  tra  gli  interessi
dello Stato costiero e quelli di un qualsiasi altro  Stato  o  Stati,
tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell'equita' e alla
luce   di   tutte   le   circostanze   pertinenti,   tenendo    conto
dell'importanza che tali interessi rivestono  sia  per  le  parti  in
causa, sia per la comunita' internazionale nel suo complesso.