(Convenzione - art. 60)
                             Articolo 60 
Isole artificiali, installazioni e  strutture  nella  zona  economica
                              esclusiva 
   1. Nella zona economica  esclusiva  lo  Stato  costiero  gode  del
diritto esclusivo di costruire e di  autorizzare  e  disciplinare  la
costruzione, la conduzione e l'utilizzo di: 
   a) isole artificiali; 
   b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti 
      dall'articolo 56 e per altri fini economici; 
   c) installazioni e strutture che possano interferire con 
      l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona. 
   2. Lo Stato costiero ha  giurisdizione  esclusiva  su  tali  isole
artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di  leggi  e
regolamenti  doganali,  fiscali,  sanitari,   di   sicurezza   e   di
immigrazione. 
   3. Debito preavviso deve essere dato  della  costruzione  di  tali
isole  artificiali,  installazioni  e  strutture,  e  debbono  essere
predisposte attrezzature permanenti per segnalarne  la  presenza.  Le
installazioni o strutture che siano state abbandonate o  disattivate,
debbono essere rimosse per garantire la sicurezza della  navigazione,
tenuto  conto  di  ogni  disposizione   internazionale   generalmente
accettata, emanata a questo proposito dalla competente organizzazione
internazionale. Tale rimozione viene  effettuata  tenendo  in  debito
conto anche la pesca, la protezione dell'ambiente marino e i  diritti
e obblighi degli altri Stati. 
   Adeguata informazione viene data in merito alla profondita',  alla
posizione e alle dimensioni di qualunque  installazione  o  struttura
che non sia stata completamente rimossa. 
   4. In caso di necessita' lo Stato costiero puo' istituire, intorno
a tali isole artificiali, installazioni e strutture, ragionevoli zone
di sicurezza all'interno delle quali possa adottare  misure  atte  ad
assicurare la sicurezza sia della navigazione sia delle stesse  isole
artificiali, installazioni e strutture. 
   5. La larghezza delle zone  di  sicurezza  viene  stabilita  dallo
Stato costiero, tenendo conto delle pertinenti norme  internazionali.
Tali zone vengono stabilite secondo criteri idonei  a  garantirne  la
ragionevole rispondenza alla  natura  e  alla  funzione  delle  isole
artificiali, installazioni e strutture, e non si estendono  oltre  la
distanza di 500 metri intorno ad esse, misurata da ciascun punto  del
loro  bordo   esterno,   salvo   quanto   autorizzato   dalle   norme
internazionali generalmente accettate  o  quanto  raccomandato  dalla
competente organizzazione internazionale. Dell'estensione delle  zone
di sicurezza viene data opportuna informazione. 
   6. Tutte le navi debbono rispettare tali zone di  sicurezza  e  si
conformano alle norme internazionali generalmente accettate, relative
alla   navigazione   in   prossimita'   delle   isole    artificiali,
installazioni, strutture e zone di sicurezza. 
   7.  Non  si  possono   mettere   in   opera   isole   artificiali,
installazioni  e  strutture,  ne'  istituire  le  zone  di  sicurezza
circostanti, quando ne possa derivare un'interferenza con  l'utilizzo
di   corridoi   riconosciuti,   essenziali   per    la    navigazione
internazionale. 
   8. Le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno
lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e  la
loro presenza non modifica la delimitazione  del  mare  territoriale,
della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.