(Convenzione - art. 61)
                             Articolo 61 
               Conservazione delle risorse biologiche 
   1. Lo Stato costiero stabilisce il volume  massimo  delle  risorse
biologiche di cui e' consentita la cattura nella sua  zona  economica
esclusiva. 
   2. Lo Stato costiero, tenuto conto delle informazioni scientifiche
piu' attendibili di cui dispone a tale  scopo,  assicura,  attraverso
misure  appropriate  di  mantenimento   e   di   utilizzo,   che   la
conservazione delle risorse biologiche della zona economica esclusiva
non sia messa in pericolo da uno  sfruttamento  eccessivo.  Lo  Stato
costiero e le competenti organizzazioni internazionali, subregionali,
regionali o mondiali, collaborano a tal fine. 
   3. Tali misure mirano  altresi'  a  mantenere  o  ricostituire  le
specie sfruttate  a  livelli  tali  da  consentire  la  massima  resa
possibile,  nel  rispetto  dei   fattori   ecologici   ed   economici
pertinenti, ivi compresi i bisogni delle  comunita'  costiere  dedite
alla pesca e le esigenze particolari degli Stati in via di  sviluppo,
tenuto conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei  banchi  e
dei valori minimi internazionali generalmente raccomandati a  livello
subregionale, regionale o mondiale. 
   4.  Nell'adottare  tali  misure  lo  Stato  costiero   prende   in
considerazione gli effetti sulle specie  associate  o  dipendenti  da
quelle  che  sono  oggetto  di  pesca,  al  fine  di   conservare   o
ricostituire le popolazioni di tali specie associate o dipendenti  al
di sopra dei livelli  ai  quali  la  loro  riproduzione  puo'  venire
seriamente compromessa. 
   5. L'informazione  scientifica  disponibile,  le  statistiche  sul
pescato e sull'attivita' di pesca e qualsiasi  altro  dato  rilevante
per la conservazione dei banchi di pesce vengono diffusi e  scambiati
regolarmente attraverso le competenti organizzazioni  internazionali,
subregionali, regionali o mondiali, laddove lo si ritenga appropriato
e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati, ivi  compresi
quelli di cui  hanno  la  nazionalita'  i  soggetti  che  sono  stati
autorizzati a pescare nella zona economica esclusiva.