(Convenzione - art. 63)
                             Articolo 63 
Banchi esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o
 piu' Stati costieri oppure presenti contemporaneamente all'interno 
 
della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente
1. Quando lo stesso banco  o  piu'  banchi  di  specie  associate  si
trovano entro le zone  economiche  esclusive  di  due  o  piu'  Stati
costieri, questi ultimi cercano di concordare, sia  direttamente  sia
attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali,  le
misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione  e  lo
sviluppo di tali banchi, senza pregiudizio delle  altre  disposizioni
della presente Parte. 
   2. Quando lo stesso banco o piu' banchi  di  specie  associate  si
trovano  contemporaneamente  nella  zona  economica  esclusiva  e  in
un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati  che
sfruttano  tali  banchi  situati  nell'area  adiacente   cercano   di
concordare, mediante trattative dirette o  attraverso  le  competenti
organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per  la
conservazione di tali banchi nell'area adiacente.