(Convenzione - art. 65)
                             Articolo 65 
                          Mammiferi marini 
   Nessuna disposizione della presente Parte limita il diritto di uno
Stato costiero o la competenza di un'organizzazione internazionale, a
seconda  dei  casi,  di  interdire,  limitare  o   regolamentare   lo
sfruttamento dei mammiferi  marini  con  norme  piu'  restrittive  di
quelle previste nella presente Parte. Gli Stati cooperano al fine  di
garantire la conservazione dei  mammiferi  marini  e  in  particolare
operano  attraverso  le  apposite  organizzazioni  internazionali,  a
vantaggio della conservazione, della  gestione  e  dello  studio  dei
cetacei.