(Convenzione - art. 66)
                             Articolo 66 
                           Banchi anadromi 
   1. Gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i  banchi  anadromi,  ne
sono i principali interessati e responsabili. 
   2. Lo  Stato  di  origine  dei  banchi  anadromi  ne  assicura  la
conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne
la pesca nelle acque situate all'interno  dei  limiti  esterni  della
zona economica esclusiva, e la pesca conformemente al numero  3,  b).
Lo Stato di origine, dopo aver consultato gli Stati di cui ai  numeri
3 e 4 che esercitano la pesca di tali banchi, puo' stabilire le quote
massime consentite di pesca dei banchi anadromi  che  provengono  dai
suoi fiumi. 
   3. a) La pesca dei banchi anadromi e' consentita solamente nelle 
         acque situate all'interno dei limiti esterni delle zone 
         economiche esclusive, ad eccezione dei casi in cui tale 
         disposizione possa comportare scompensi economici a uno 
         Stato diverso dallo Stato d'origine. Per quanto riguarda la 
         pesca oltre il limite esterno della zona economica 
         esclusiva, gli Stati interessati si consultano al fine di 
         accordarsi sui termini e sulle condizioni di tale attivita', 
         tenendo in debito conto le esigenze di conservazioni dei 
         banchi e le necessita' dello Stato d'origine in relazione ad
essi. 
      b) Lo Stato di origine coopera per contenere al minimo gli 
         scompensi economici negli altri Stati che praticano la pesca 
         dei banchi anadromi, tenendo conto della  normale  quantita'
di pescato e dei metodi di pesca di tali Stati, nonche' di 
         tutte le zone nelle quali questo tipo di pesca e' praticato. 
      c) Gli Stati di cui alla lettera b), che partecipano, in virtu' 
         di accordi con lo Stato di origine, all'adozione di misure 
         per il rinnovamento dei banchi anadromi, in particolare 
         attraverso appositi finanziamenti, sono favoriti dallo Stato 
         di origine per la pesca  dei  banchi  provenienti  dai  suoi
fiumi. 
      d) L'applicazione dei regolamenti relativi ai banchi anadromi 
         oltre la zone economica esclusiva  avviene  tramite  accordi
tra lo Stato di origine e gli altri Stati interessati. 
   4. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso  le  acque
interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato
diverso dallo Stato di origine,  tale  Stato  coopera  con  lo  Stato
d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi. 
   5. Lo Stato di origine dei banchi anadromi e gli altri  Stati  che
praticano la pesca di tali banchi stipulano accordi per  l'attuazione
delle disposizioni del presente articolo,  se  opportuno,  attraverso
organizzazioni regionali.