Articolo 66 Banchi anadromi 1. Gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. 2. Lo Stato di origine dei banchi anadromi ne assicura la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate all'interno dei limiti esterni della zona economica esclusiva, e la pesca conformemente al numero 3, b). Lo Stato di origine, dopo aver consultato gli Stati di cui ai numeri 3 e 4 che esercitano la pesca di tali banchi, puo' stabilire le quote massime consentite di pesca dei banchi anadromi che provengono dai suoi fiumi. 3. a) La pesca dei banchi anadromi e' consentita solamente nelle acque situate all'interno dei limiti esterni delle zone economiche esclusive, ad eccezione dei casi in cui tale disposizione possa comportare scompensi economici a uno Stato diverso dallo Stato d'origine. Per quanto riguarda la pesca oltre il limite esterno della zona economica esclusiva, gli Stati interessati si consultano al fine di accordarsi sui termini e sulle condizioni di tale attivita', tenendo in debito conto le esigenze di conservazioni dei banchi e le necessita' dello Stato d'origine in relazione ad essi. b) Lo Stato di origine coopera per contenere al minimo gli scompensi economici negli altri Stati che praticano la pesca dei banchi anadromi, tenendo conto della normale quantita' di pescato e dei metodi di pesca di tali Stati, nonche' di tutte le zone nelle quali questo tipo di pesca e' praticato. c) Gli Stati di cui alla lettera b), che partecipano, in virtu' di accordi con lo Stato di origine, all'adozione di misure per il rinnovamento dei banchi anadromi, in particolare attraverso appositi finanziamenti, sono favoriti dallo Stato di origine per la pesca dei banchi provenienti dai suoi fiumi. d) L'applicazione dei regolamenti relativi ai banchi anadromi oltre la zone economica esclusiva avviene tramite accordi tra lo Stato di origine e gli altri Stati interessati. 4. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato coopera con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi. 5. Lo Stato di origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi stipulano accordi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, se opportuno, attraverso organizzazioni regionali.