(Convenzione - art. 67)
                             Articolo 67 
                          Specie catadrome 
   1.  Lo  Stato  costiero,  nelle  cui  acque  le  specie  catadrome
trascorrono  la  maggior  parte  del  loro  ciclo   vitale,   ha   la
responsabilita' della gestione  di  tali  specie  e  deve  assicurare
l'entrata e l'uscita dei pesci in migrazione. 
   2. La pesca delle  specie  catadrome  viene  effettuata  solamente
nelle  acque  interne  ai  limiti  esterni  delle   zone   economiche
esclusive. Quando e' effettuata  all'interno  delle  zone  economiche
esclusive, la pesca viene disciplinata dal presente articolo e  dalle
altre disposizioni della presente Convenzione relative alla pesca  in
tali zone. 
   3. Nei casi in cui le specie catadrome, che abbiano o no raggiunto
l'eta' adulta, migrano attraverso la zona economica esclusiva  di  un
altro Stato, la  gestione,  inclusa  la  pesca,  di  tali  specie  e'
regolata da un accordo tra lo Stato menzionato al numero 1 e  l'altro
Stato interessato. Tale accordo deve assicurare la gestione razionale
delle specie catadrome e  tener  conto  delle  responsabilita'  dello
Stato citato al numero 1 per la conservazione di esse.