(Convenzione - art. 69)
                             Articolo 69 
                Diritto degli Stati privi di litorale 
   1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di partecipare, su
basi eque, allo sfruttamento di  una  parte  adeguata  dell'eccedenza
delle risorse biologiche della zona economica esclusiva  degli  Stati
costieri della  stessa  subregione  o  regione,  tenuto  conto  delle
pertinenti circostanze economiche e geografiche di  tutti  gli  Stati
interessati, conformemente alle disposizioni del presente articolo  e
degli articoli 61 e 62. 
   2. Le  condizioni  e  modalita'  di  tale  partecipazione  vengono
stabilite dagli  Stati  interessati  attraverso  accordi  bilaterali,
subregionali o regionali, prendendo in considerazione fra l'altro: 
   a) la necessita' di evitare effetti pregiudizievoli alle comunita' 
      di pescatori o all'industria ittica dello Stato costiero; 
   b) la misura in cui lo Stato privo di litorale, conformemente alle 
      disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto 
      di partecipare, in virtu' di vigenti accordi bilaterali, 
      subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse 
      biologiche  della  zona  economica  esclusiva  di  altri  Stati
costieri; 
   c) la misura in cui altri Stati privi di litorale e 
      geograficamente svantaggiati partecipano allo sfruttamento 
      delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello 
      Stato costiero, e la conseguente necessita' di evitare un onere
eccessivo a carico di un tale Stato o parte di esso; 
   d) le necessita' alimentari della popolazione di ciascuno di tali 
      Stati. 
   3. Quando la capacita' di pesca di uno Stato costiero si  avvicina
al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare l'intera  quota  di
risorse biologiche consentita nella propria zona economica esclusiva,
lo Stato  costiero  e  gli  altri  Stati  interessati  cooperano  per
concludere accordi equi su base bilaterale, subregionale o regionale,
al fine di  consentire  la  partecipazione  degli  Stati  in  via  di
sviluppo privi di litorale, della stessa subregione o  regione,  allo
sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica  esclusiva
degli Stati costieri della subregione o regione, in modo  appropriato
alle circostanze e a condizioni soddisfacenti  per  tutte  le  parti.
Nella applicazione  di  questa  norma  vengono  considerati  anche  i
fattori indicati al numero 2. 
   4. In virtu' del presente articolo gli Stati sviluppati  privi  di
litorale hanno il diritto  di  partecipare  allo  sfruttamento  delle
risorse biologiche solo nelle  zone  economiche  esclusive  di  Stati
costieri sviluppati della stessa subregione o regione,  valutando  la
misura in cui  lo  Stato  costiero,  nel  concedere  ad  altri  Stati
l'accesso  alle  risorse  biologiche  della  propria  zona  economica
esclusiva, abbia tenuto conto della necessita' di ridurre  al  minimo
gli  effetti  pregiudizievoli  alle  comunita'  di  pescatori  e   le
ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne  hanno  la
nazionalita' abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona. 
   5. Le disposizioni sopra citate  si  applicano  senza  pregiudizio
degli accordi stipulati  nelle  subregioni  o  regioni  i  cui  Stati
costieri possono concedere agli Stati privi di litorale della  stessa
subregione  o  regione,  diritti  uguali  o  preferenziali   per   lo
sfruttamento delle risorse biologiche nella  propria  zona  economica
esclusiva.