Articolo 69 Diritto degli Stati privi di litorale 1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenuto conto delle pertinenti circostanze economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62. 2. Le condizioni e modalita' di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati attraverso accordi bilaterali, subregionali o regionali, prendendo in considerazione fra l'altro: a) la necessita' di evitare effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori o all'industria ittica dello Stato costiero; b) la misura in cui lo Stato privo di litorale, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, in virtu' di vigenti accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri; c) la misura in cui altri Stati privi di litorale e geograficamente svantaggiati partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e la conseguente necessita' di evitare un onere eccessivo a carico di un tale Stato o parte di esso; d) le necessita' alimentari della popolazione di ciascuno di tali Stati. 3. Quando la capacita' di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare l'intera quota di risorse biologiche consentita nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano per concludere accordi equi su base bilaterale, subregionale o regionale, al fine di consentire la partecipazione degli Stati in via di sviluppo privi di litorale, della stessa subregione o regione, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo appropriato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nella applicazione di questa norma vengono considerati anche i fattori indicati al numero 2. 4. In virtu' del presente articolo gli Stati sviluppati privi di litorale hanno il diritto di partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nelle zone economiche esclusive di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso alle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessita' di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona. 5. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni i cui Stati costieri possono concedere agli Stati privi di litorale della stessa subregione o regione, diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva.