(Convenzione - art. 70)
                             Articolo 70 
          Diritti degli Stati geograficamente svantaggiati 
   1. Gli Stati geograficamente  svantaggiati  hanno  il  diritto  di
partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di  una  parte  adeguata
dell'eccedenza  delle  risorse  biologiche   della   zona   economica
esclusiva degli Stati costieri della  stessa  subregione  o  regione,
tenendo  conto  delle   pertinenti   caratteristiche   economiche   e
geografiche di tutti  gli  Stati  interessati  e  conformemente  alle
disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62. 
   2. Ai  fini  della  presente  Parte,  per  "Stati  geograficamente
svantaggiati" si intendono gli Stati costieri, ivi inclusi gli  Stati
rivieraschi di mari chiusi o semichiusi, la cui situazione geografica
li rende dipendenti dallo sfruttamento delle risorse biologiche della
zona economica esclusiva di altri Stati nella subregione  o  regione,
per l'approvvigionamento di pesce in misura  adeguata  al  fabbisogno
alimentare della loro popolazione  o  parte  di  essa;  e  gli  Stati
costieri che  non  possono  proclamare  una  propria  zona  economica
esclusiva. 
   3. Le  condizioni  e  modalita'  di  tale  partecipazione  vengono
stabilite dagli Stati  interessati,  attraverso  accordi  bilaterali,
subregionali e regionali tenendo conto, tra l'altro: 
   a) della necessita' di evitare effetti pregiudizievoli alle 
      comunita' di  pescatori  e  all'industria  ittica  dello  Stato
costiero; 
   b) della misura in cui lo Stato geograficamente svantaggiato, 
      conformemente alle disposizioni del presente articolo, 
      partecipa o ha il diritto di partecipare, secondo vigenti 
      accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento 
      delle risorse biologiche  della  zona  economica  esclusiva  di
altri Stati costieri; 
   c) della misura in cui altri Stati geograficamente svantaggiati o 
      privi di litorale partecipano allo sfruttamento delle risorse 
      biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, 
      e della conseguente necessita' di evitare un onere eccessivo  a
carico dello Stato costiero o parte di esso; 
   d) del fabbisogno alimentare delle popolazioni degli Stati 
      interessati. 
   4. Quando la capacita' di pesca di uno Stato costiero si  avvicina
al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare  la  massima  quota
consentita delle risorse  biologiche  nella  propria  zona  economica
esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati  cooperano
alla conclusione di accordi equi su base bilaterale,  subregionale  e
regionale,  per  permettere   agli   Stati   in   via   di   sviluppo
geograficamente svantaggiati, della stessa subregione o  regione,  la
partecipazione allo sfruttamento delle risorse biologiche della  zona
economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o  regione,
in modo adeguato alle circostanze e a  condizioni  soddisfacenti  per
tutte le parti. Nell'applicazione della presente norma debbono essere
considerati anche i fattori indicati al numero 3. 
   5.  Gli  Stati  sviluppati  geograficamente   svantaggiati   hanno
diritto, in conformita' del presente  articolo,  a  partecipare  allo
sfruttamento delle  risorse  biologiche  solo  nella  zona  economica
esclusiva di Stati costieri  sviluppati  della  stessa  subregione  o
regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel  concedere
ad altri Stati l'accesso allo sfruttamento delle  risorse  biologiche
nella propria zona economica  esclusiva,  abbia  tenuto  conto  della
necessita' di ridurre al  minimo  gli  effetti  pregiudizievoli  alle
comunita' di pescatori e le ripercussioni economiche  negli  Stati  i
cui  soggetti  che  ne  hanno  la  nazionalita'  hanno   abitualmente
esercitato la pesca nella zona. 
   6. Le disposizioni sopra citate  si  applicano  senza  pregiudizio
degli accordi stipulati nelle subregioni o  regioni  dove  gli  Stati
costieri possano garantire agli  Stati  geograficamente  svantaggiati
della subregione o regione diritti  uguali  o  preferenziali  per  lo
sfruttamento  delle  risorse   biologiche   nelle   zone   economiche
esclusive.