Articolo 70 Diritti degli Stati geograficamente svantaggiati 1. Gli Stati geograficamente svantaggiati hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenendo conto delle pertinenti caratteristiche economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati e conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62. 2. Ai fini della presente Parte, per "Stati geograficamente svantaggiati" si intendono gli Stati costieri, ivi inclusi gli Stati rivieraschi di mari chiusi o semichiusi, la cui situazione geografica li rende dipendenti dallo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati nella subregione o regione, per l'approvvigionamento di pesce in misura adeguata al fabbisogno alimentare della loro popolazione o parte di essa; e gli Stati costieri che non possono proclamare una propria zona economica esclusiva. 3. Le condizioni e modalita' di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati, attraverso accordi bilaterali, subregionali e regionali tenendo conto, tra l'altro: a) della necessita' di evitare effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e all'industria ittica dello Stato costiero; b) della misura in cui lo Stato geograficamente svantaggiato, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, secondo vigenti accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri; c) della misura in cui altri Stati geograficamente svantaggiati o privi di litorale partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e della conseguente necessita' di evitare un onere eccessivo a carico dello Stato costiero o parte di esso; d) del fabbisogno alimentare delle popolazioni degli Stati interessati. 4. Quando la capacita' di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare la massima quota consentita delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano alla conclusione di accordi equi su base bilaterale, subregionale e regionale, per permettere agli Stati in via di sviluppo geograficamente svantaggiati, della stessa subregione o regione, la partecipazione allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo adeguato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nell'applicazione della presente norma debbono essere considerati anche i fattori indicati al numero 3. 5. Gli Stati sviluppati geograficamente svantaggiati hanno diritto, in conformita' del presente articolo, a partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nella zona economica esclusiva di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso allo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessita' di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' hanno abitualmente esercitato la pesca nella zona. 6. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni dove gli Stati costieri possano garantire agli Stati geograficamente svantaggiati della subregione o regione diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nelle zone economiche esclusive.