(Convenzione - art. 72)
                             Articolo 72 
               Limitazioni alla concessione di diritti 
   1.  I  diritti  per  lo  sfruttamento  delle  risorse  biologiche,
previsti  negli  articoli  69  e  70,  non  possono   essere   ceduti
direttamente o indirettamente a Stati terzi o soggetti che  ne  hanno
la nazionalita', ne' tramite contratti di locazione  o  licenze,  ne'
mediante azioni in compartecipazione, ne' in nessun  altro  modo  che
abbia lo stesso effetto della cessione, salvo accordi diversi fra gli
Stati interessati. 
   2. La norma di cui sopra non preclude agli  Stati  interessati  la
possibilita' di ottenere assistenza tecnica o  finanziaria  da  terzi
Stati  o  da  organizzazioni  internazionali,  intesa  a   facilitare
l'esercizio dei diritti previsti agli articoli 69 e 70, a  condizione
che cio' non abbia gli effetti previsti al numero 1.