(Convenzione - art. 73)
                             Articolo 73 
     Applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato costiero 
   1. Lo Stato costiero, nell'esercizio dei propri diritti sovrani di
esplorazione, sfruttamento, conservazione e  gestione  delle  risorse
biologiche nella zona economica esclusiva,  puo'  adottare  tutte  le
misure, ivi  compresi  l'abbordaggio,  l'ispezione,  il  fermo  e  la
sottoposizione a procedimento giudiziario, necessarie a garantire  il
rispetto delle leggi e dei regolamenti da esso adottati conformemente
alla presente Convenzione. 
   2. Le navi fermate e i loro equipaggi debbono  essere  prontamente
rilasciati dietro pagamento di una cauzione ragionevole  o  di  altra
forma di garanzia. 
   3. Le sanzioni previste dagli Stati costieri in caso di violazione
delle leggi e dei regolamenti di pesca nella zona economica esclusiva
non possono includere misure di restrizione della liberta'  personale
salvo accordi diversi tra gli Stati  interessati,  ne'  alcuna  altra
forma di pena fisica. 
   4. In caso di fermo o di sequestro di  navi  straniere,  lo  Stato
costiero  deve  prontamente  notificare  allo  Stato   di   bandiera,
attraverso i canali appropriati, le azioni intraprese e ogni sanzione
conseguentemente applicata.