(Convenzione - art. 74)
                             Articolo 74 
Delimitazione della zona economica  esclusiva  tra  Stati  con  coste
                         opposte o adiacenti 
   1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra  Stati  con
coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del
diritto internazionale, come previsto all'articolo 38  dello  Statuto
della Corte Internazionale  di  Giustizia,  al  fine  di  raggiungere
un'equa soluzione. 
   2. Se non si addiviene a un accordo  in  un  arco  ragionevole  di
tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste  nella
Parte XV. 
   3.  In  attesa  dell'accordo  di  cui  al  numero  1,  gli   Stati
interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione,  compiono
ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere  pratico
e, durante questo periodo di transizione, non  debbono  compromettere
od ostacolare l'accordo finale. Tali intese  sono  senza  pregiudizio
per la delimitazione finale. 
   4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati  interessati,
la delimitazione della zona  economica  esclusiva  viene  determinata
conformemente alle clausole di tale accordo.