(Convenzione - art. 75)
                             Articolo 75 
         Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 
   1. Subordinatamente alla presente Parte, i  limiti  esterni  della
zona economica  esclusiva  e  le  linee  di  delimitazione  tracciate
conformemente all'articolo 74 sono  riportati  su  carte  nautiche  a
scala adeguata per determinarne la posizione. Quando e' opportuno,  i
limiti esterni e le linee di delimitazione possono essere  sostituiti
da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum
geodetico utilizzato. 
   2. Lo Stato costiero deve dare la debita diffusione a tali carte o
elenchi di coordinate  geografiche,  e  deve  depositarne  una  copia
presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.