(Statuto-art. 113)
                            Articolo 113 
                      Disposizioni finanziarie 
Salvo diversa disposizione formale, tutte  le  questioni  finanziarie
   relative alla Corte ed alle riunioni  dell'Assemblea  degli  Stati
   parti,  ivi  compreso  l'Ufficio  di  Presidenza  e   gli   organi
   sussidiari della stessa sono disciplinate  dal  presente  Statuto,
   dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria
   adottate dall'Assemblea degli Stati parti.