(( Articolo 74 - Composizione delle controversie 1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono. ))