(Convenzione-art. 74)
(( Articolo 74 - Composizione delle controversie 
 
  1 In caso di controversia  tra  le  Parti  circa  l'applicazione  o
l'interpretazione delle disposizioni della presente  Convenzione,  le
Parti si adopereranno anzitutto per trovare  una  soluzione  mediante
negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico
di loro scelta. 
  2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio  d'Europa  puo'  stabilire
delle procedure per la composizione delle controversie  che  potranno
essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono. ))