(Convenzione-art. 76)
(( Articolo 76 - Adesione alla Convenzione 
 
  1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato  le  Parti
alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso,  puo'
invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio  d'Europa  che  non
abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire  alla
presente Convenzione con  una  decisione  presa  con  la  maggioranza
prevista all'articolo 20.d dello Statuto del  Consiglio  d'Europa,  e
all'unanimita' dei rappresentanti delle Parti contraenti con  diritto
di sedere in seno al Comitato dei Ministri. 
  2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrera'  in
vigore il primo giorno  del  mese  successivo  alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi dopo la data  del  deposito  dello  strumento  di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. ))