(Convenzione-art. 77)
(( Articolo 77 - Applicazione territoriale 
 
  1 Ogni Stato o l'Unione europea,  al  momento  della  firma  o  del
deposito del proprio  strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione o  di  adesione,  potra'  indicare  il  territorio  o  i
territori cui si applichera' la presente Convenzione. 
  2 Ciascuna Parte potra', in qualsiasi momento successivo e mediante
dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio  d'Europa,
estendere l'applicazione della  presente  Convenzione  a  ogni  altro
territorio  specificato  in  tale  dichiarazione,  di  cui  curi   le
relazioni internazionali o in  nome  del  quale  sia  autorizzata  ad
assumere impegni. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti  di
questo territorio il primo giorno del mese successivo  alla  scadenza
di  un  periodo  di  tre  mesi  dalla  data  di   ricevimento   della
dichiarazione da parte del Segretario Generale. 
  3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei  due  paragrafi  precedenti
potra' essere ritirata nei confronti di ogni  territorio  specificato
nella  suddetta  dichiarazione  mediante  notifica   indirizzata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro  avra'  effetto
il primo giorno del mese successivo alla scadenza di  un  periodo  di
tre mesi dalla data del ricevimento di tale  notifica  da  parte  del
Segretario Generale. ))