(( Articolo 78 - Riserve 1 Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3. 2 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli: - Articolo 30, paragrafo 2; - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4; - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori; - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39; - Articolo 59. 3 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34. 4 Ogni Parte puo' ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. ))