(Convenzione-art. 81)
(( Articolo 81 - Notifica 
 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del  Consiglio  d'Europa,  agli  Stati  non  membri  del
Consiglio d'Europa che  abbiano  partecipato  all'elaborazione  della
presente Convenzione, a ogni firmatario,  a  ogni  Parte,  all'Unione
europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: 
  a ogni firma; 
  b il deposito di ogni strumento di ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione o di adesione; 
  c ogni data  di  entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione,
conformemente agli Articoli 75 e 76; 
  d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data
della sua entrata in vigore; 
  e  ogni  riserva  e  ritiro  di  riserva  formulati   conformemente
all'Articolo 78; 
  f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80; 
  g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente
Convenzione. 
  In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine,
hanno firmato la presente Convenzione. 
 
Fatto a Istanbul,  l'11  maggio  2011,  in  inglese  e  in  francese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata
conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli  Stati  non
membri  che  hanno  partecipato   all'elaborazione   della   presente
Convenzione,  all'Unione  europea  e  a  ogni   Stato   invitato   ad
aderirvi.))