(( Articolo 81 - Notifica Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76; d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore; e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78; f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80; g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.))