(( Allegato - Privilegi e immunita' (Articolo 66) 1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese. 2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verra' loro dato, nonche' dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunita': a immunita' dall'arresto o dalla detenzione e dal sequesto del loro bagaglio personale e immunita' da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale; b esenzione da eventuali restrizioni alla loro liberta' di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni. 3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea. 4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attivita' del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potra' essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese. 5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa liberta' di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunita' da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuera' ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato. 6 I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensi' per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunita' concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato e' pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunita' potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunita' potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.))