(Convenzione-Allegato)
(( Allegato - Privilegi e immunita' (Articolo 66) 
 
  1 Il presente allegato si  applica  ai  membri  del  GREVIO  citati
all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri  delle
delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai  fini  del
presente allegato,  l'espressione  "altri  membri  delle  delegazioni
incaricate di compiere le visite nel  paese"  comprende  gli  esperti
nazionali indipendenti e gli  specialisti  di  cui  all'Articolo  68,
paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa  e
gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che  accompagnano  il
GREVIO nel corso delle sue visite nel paese. 
  2 I  membri  del  GREVIO  e  gli  altri  membri  delle  delegazioni
incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro
funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del
seguito che verra' loro dato, nonche' dei  viaggi  collegati  a  tali
funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunita': 
  a immunita' dall'arresto o dalla detenzione e dal sequesto del loro
bagaglio personale  e  immunita'  da  ogni  procedimento  legale,  di
qualsiasi tipo, per le parole o  gli  scritti  e  gli  atti  da  loro
compiuti in veste ufficiale; 
  b  esenzione  da  eventuali  restrizioni  alla  loro  liberta'   di
movimento relativa  all'uscita  e  all'ingresso  nel  loro  paese  di
residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano  le
loro funzioni, e da ogni formalita' di registrazione degli  stranieri
nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni. 
  3  Nel  corso  dei  viaggi  effettuati  nell'esercizio  delle  loro
funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri  membri
delle delegazioni incaricate di  compiere  le  visite  nel  paese  le
stesse agevolazioni in materia di dogana e  di  controllo  dei  cambi
concesse  ai  rappresentanti  dei  governi  stranieri   in   missione
ufficiale temporanea. 
  4 I documenti relativi  alla  valutazione  dell'applicazione  della
Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e  dagli  altri  membri
delle delegazioni incaricate di compiere le  visite  nel  paese  sono
inviolabili nella misura in cui riguardano  l'attivita'  del  GREVIO.
Nessuna  misura  di  intercettazione  o  di  censura  potra'   essere
applicata  alla  corrispondenza   ufficiale   del   GREVIO   o   alle
comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e  degli  altri  membri
delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese. 
  5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO  e  agli  altri  membri
delle delegazioni incaricate di compiere  le  visite  nel  paese  una
completa  liberta'  di  parola  e  una  completa  indipendenza  nello
svolgimento delle loro funzioni, l'immunita' da  procedimenti  legali
rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da
essi compiuti  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  continuera'  ad
essere accordata anche allo scadere del loro mandato. 
  6 I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone di  cui  al
paragrafo 1 del presente allegato non per loro  vantaggio  personale,
bensi' per garantire l'esercizio  indipendente  delle  loro  funzioni
nell'interesse del GREVIO. La revoca delle  immunita'  concesse  alle
persone di cui al paragrafo 1 del presente  allegato  e'  pronunciata
dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti  i  casi  in
cui, a suo parere, l'immunita' potrebbe  ostacolare  il  corso  della
giustizia e tale immunita' potrebbe  essere  sospesa  senza  arrecare
pregiudizio agli interessi del GREVIO.))