ALLEGATO IX Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 del Protocollo) I. Articolo 39, paragrafo 2 (1) Attuare senza ulteriori indugi il piano d'azione Schengen, pubblicato nel M.Of., p. I, nr. 129 bis/10.II.2005, modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti; (2) al fine di garantire un livello elevato di controllo e sorveglianza alle future frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente le iniziative per la modernizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture alle frontiere verdi e blu nonche' ai valichi di frontiera e potenziare ulteriormente la capacita di analisi operativa del rischio. Cio' deve rispecchiarsi in un unico piano pluriennale di investimenti da presentare entro il marzo 2005, che dovra' consentire all'Unione di quantificare i progressi su base annuale e finche' nei confronti della Romania non sia presa la decisione di cui all'articolo 4(2) di questo Protocollo. Inoltre, la Romania deve potenziare sensibilmente i programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero sia coperto in misura il piu' possibile prossima al 100% gia alla data di adesione. La Romania deve altresi' attuare tutte le misure necessarie a combattere efficacemente l'immigrazione clandestina, anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi; (3) elaborare e attuare un piano d'azione e una strategia aggiornati e integrati sulla riforma del sistema giudiziario, comprese le principali misure di attuazione della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario, della legge sullo statuto dei magistrati e della legge sul Consiglio superiore della magistratura entrate in vigore il 30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane da destinare alla realizzazione del piano d'azione, che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformita' del calendario fissato. La Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il nuovo sistema per l'assegnazione casuale dei fascicoli e' pienamente operativo; (4) potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione delle attivita' della NAPO nella lotta alla corruzione ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale; (5) svolgere una valutazione indipendente dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare le conclusioni e raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere un documento globale, da presentare entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi, risultati da conseguire e adeguate disposizioni finanziarie; l'attuazione della strategia e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente; la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far si che le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente; infine, essa deve contenere provvedimenti intesi a ridurre considerevolmente entro il 2005 il numero degli organismi preposti a prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze; (6) garantire che entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia, anche per quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare e attuare, entro il primo semestre del 2005, un preciso programma di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti, rispettivamente, nell'organico della polizia e della gendarmeria entro la data di adesione; (7) elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di lotta alla criminalita, che comprenda azioni concrete per ridimensionare la preminenza della Romania in quanto paese di origine, transito e destinazione di vittime della tratta di esseri umani, e presentare annualmente, a partire dal marzo 2005, dati statistici attendibili sulle modalita' con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale. II. Articolo 39, paragrafo 3 (8) Garantire il controllo effettivo da parte del Consiglio "Competitivita" di qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti previsti tramite pagamenti differiti al bilancio statale di oneri fiscali o sociali o il differimento degli oneri per l'approvvigionamento energetico; (9) rafforzare senza indugio il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato; (10) presentare alla Commissione entro la meta del dicembre 2004 un piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il programma nazionale di ristrutturazione e i piani d'impresa individuali) conforme agli obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra(1), e alle condizioni illustrate nell'Allegato Il, Capitolo 4, Sezione B, del Protocollo. Rispettare pienamente l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonche' rispettare pienamente gli importi degli aiuti di Stato e le condizioni concernenti le riduzioni di capacita da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra; (11) continuare a dotare il Consiglio "Competitivita" di appropriati mezzi finanziari e di risorse umane sufficienti e adeguatamente qualificate. --------------------------------------- (1)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE/Romania del 25.9.2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).