ALLEGATO IX
Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania
alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004
(articolo 39 del Protocollo)
I. Articolo 39, paragrafo 2
(1) Attuare senza ulteriori indugi il piano d'azione Schengen,
pubblicato nel M.Of., p. I, nr. 129 bis/10.II.2005, modificato
conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti;
(2) al fine di garantire un livello elevato di controllo e
sorveglianza alle future frontiere esterne dell'Unione, accelerare
considerevolmente le iniziative per la modernizzazione delle
attrezzature e delle infrastrutture alle frontiere verdi e blu
nonche' ai valichi di frontiera e potenziare ulteriormente la
capacita di analisi operativa del rischio. Cio' deve rispecchiarsi in
un unico piano pluriennale di investimenti da presentare entro il
marzo 2005, che dovra' consentire all'Unione di quantificare i
progressi su base annuale e finche' nei confronti della Romania non
sia presa la decisione di cui all'articolo 4(2) di questo
Protocollo. Inoltre, la Romania deve potenziare sensibilmente i
programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della
polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle
frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero
sia coperto in misura il piu' possibile prossima al 100% gia alla
data di adesione. La Romania deve altresi' attuare tutte le misure
necessarie a combattere efficacemente l'immigrazione clandestina,
anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi;
(3) elaborare e attuare un piano d'azione e una strategia
aggiornati e integrati sulla riforma del sistema giudiziario,
comprese le principali misure di attuazione della legge
sull'organizzazione del sistema giudiziario, della legge sullo
statuto dei magistrati e della legge sul Consiglio superiore della
magistratura entrate in vigore il 30 settembre 2004. Le versioni
aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione
entro il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e
umane da destinare alla realizzazione del piano d'azione, che
andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformita' del calendario
fissato. La Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che
il nuovo sistema per l'assegnazione casuale dei fascicoli e'
pienamente operativo;
(4) potenziare in misura considerevole la lotta alla corruzione,
specialmente a quella ad alto livello, assicurando una rigorosa
applicazione della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva
indipendenza della Procura nazionale anticorruzione (NAPO) e
presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente
dimostrazione delle attivita' della NAPO nella lotta alla corruzione
ad alto livello. La NAPO deve essere dotata di personale, risorse
finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della
sua funzione cruciale;
(5) svolgere una valutazione indipendente dei risultati e degli
effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione;
rispecchiare le conclusioni e raccomandazioni di tale valutazione
nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve
essere un documento globale, da presentare entro il marzo 2005,
corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui
attenersi, risultati da conseguire e adeguate disposizioni
finanziarie; l'attuazione della strategia e del piano d'azione va
supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed
esistente; la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro
il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far si che
le cause di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente,
al fine di garantire sanzioni adeguate con effetto deterrente;
infine, essa deve contenere provvedimenti intesi a ridurre
considerevolmente entro il 2005 il numero degli organismi preposti a
prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare
sovrapposizioni di competenze;
(6) garantire che entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico
chiaro per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e
polizia, anche per quanto riguarda la legislazione applicativa, ed
elaborare e attuare, entro il primo semestre del 2005, un preciso
programma di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di
compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti
vacanti, rispettivamente, nell'organico della polizia e della
gendarmeria entro la data di adesione;
(7) elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di
lotta alla criminalita, che comprenda azioni concrete per
ridimensionare la preminenza della Romania in quanto paese di
origine, transito e destinazione di vittime della tratta di esseri
umani, e presentare annualmente, a partire dal marzo 2005, dati
statistici attendibili sulle modalita' con cui si sta affrontando
questo fenomeno criminale.
II. Articolo 39, paragrafo 3
(8) Garantire il controllo effettivo da parte del Consiglio
"Competitivita" di qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli
aiuti previsti tramite pagamenti differiti al bilancio statale di
oneri fiscali o sociali o il differimento degli oneri per
l'approvvigionamento energetico;
(9) rafforzare senza indugio il grado di attuazione della
normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un
soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli
aiuti di Stato;
(10) presentare alla Commissione entro la meta del dicembre 2004
un piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il
programma nazionale di ristrutturazione e i piani d'impresa
individuali) conforme agli obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2,
sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che istituisce
un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una
parte, e la Romania, dall'altra(1), e alle condizioni illustrate
nell'Allegato Il, Capitolo 4, Sezione B, del Protocollo.
Rispettare pienamente l'impegno di non concedere o erogare alcun
aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale
di ristrutturazione dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonche'
rispettare pienamente gli importi degli aiuti di Stato e le
condizioni concernenti le riduzioni di capacita da decidersi nel
contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro
Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra;
(11) continuare a dotare il Consiglio "Competitivita" di
appropriati mezzi finanziari e di risorse umane sufficienti e
adeguatamente qualificate.
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(1)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato
da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di
associazione UE/Romania del 25.9.2003 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).