(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                       Spedizione dei bagagli 
 
  § 1 Gli obblighi  contrattuali  relativi  all'inoltro  dei  bagagli
devono essere  attestati  da  uno  scontrino  bagagli  consegnato  al
viaggiatore. 
  § 2 Fatto salvo l'articolo  22,  l'assenza,  l'irregolarita'  o  la
perdita dello scontrino bagagli non pregiudica ne' l'esistenza ne' la
validita'  degli  accordi  relativi  all'inoltro  dei   bagagli   che
rimangono sottoposti alle presenti Regole uniformi. 
  § 3 Lo scontrino bagagli fa fede, fino  a  prova  contraria,  della
registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto. 
  § 4 Fino a prova contraria, si presume che nel momento della  presa
in consegna dei bagagli da parte  del  trasportatore,  questi  ultimi
fossero in buone condizioni apparenti e che il numero  ed  il  volume
dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino
bagagli.