(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                          Scontrino bagagli 
 
  §1 Le Condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed  il
contenuto dello scontrino bagagli, nonche' la lingua ed  i  caratteri
in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, §5 si  applica
per analogia. 
  §2 Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli: 
    a) il trasportatore o i trasportatori; 
    b)  l'indicazione  che  il  trasporto  e'  soggetto,   nonostante
qualsiasi clausola contraria, alle  presenti  Regole  uniformi;  cio'
puo' essere fatto con la sigla CIV; 
    c) ogni altra indicazione necessaria  per  provare  gli  obblighi
contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli  e  che  consentano  al
viaggiatore di far valere  i  diritti  risultanti  dal  contratto  di
trasporto. 
  § 3 Il viaggiatore deve  accertarsi,  quando  riceve  lo  scontrino
bagagli,  che  quest'  ultimo  sia  stato  emesso  secondo   le   sue
indicazioni.