Articolo 17 Scontrino bagagli §1 Le Condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonche' la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, §5 si applica per analogia. §2 Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli: a) il trasportatore o i trasportatori; b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV; c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto. § 3 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest' ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.