(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                      Registrazione e trasporto 
 
  §1 Salvo eccezione prevista dalle Condizioni generali di trasporto,
la registrazione dei bagagli si effettua solo su presentazione di  un
titolo di trasporto valido almeno fino al luogo di  destinazione  dei
bagagli. Per di piu' la registrazione  avviene  in  conformita'  alle
prescrizioni in vigore nel luogo di spedizione. 
  §2 Quando le Condizioni  generali  di  trasporto  prevedono  che  i
bagagli possono essere ammessi al trasporto senza la presentazione di
un  titolo  di  trasporto,  le  disposizioni  delle  presenti  Regole
uniformi che disciplinano i diritti e gli  obblighi  del  viaggiatore
relativi  ai  suoi  bagagli,   si   applicano   per   analogia   allo
spedizioniere del bagaglio. 
  §3 Il trasportatore puo' inoltrare i bagagli con un altro  treno  o
un altro mezzo di trasporto e con un  altro  itinerario,  diversi  da
quelli del viaggiatore.