(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 20)
                             Articolo 20 
 
                        Marcatura dei bagagli 
 
  Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in  uno  spazio  ben
visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara: 
    a) il suo nome ed il suo indirizzo, 
    b) il luogo di destinazione.