(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 21)
                             Articolo 21 
 
                   Diritto di disporre dei bagagli 
 
  §1 Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o
di altre autorita' amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore
puo' chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione,  su
presentazione  dello  scontrino  bagagli  e,   ove   previsto   dalle
Condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto. 
  §2 Le Condizioni generali  di  trasporto  possono  prevedere  altre
disposizioni relativamente al diritto  di  disporre  dei  bagagli,  e
cioe' modifiche del luogo di destinazione  ed  eventuali  conseguenze
finanziarie per il viaggiatore.