Art. 787 Sentenze penali straniere 1. Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1425 del codice puo' essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana a termini degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale. 2. Se, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, e' rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'articolo 11 del codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti e' quella italiana.
Note all'art. 787: - Il testo dell'art. 11 del codice penale, e' il seguente: «Art. 11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta».