Art. 787 
 
                      Sentenze penali straniere 
 
1.  Le  sentenze  di  condanna  pronunciate  all'estero  da   giudici
stranieri per le quali, ai  sensi  delle  disposizioni  dell'articolo
1425 del codice puo' essere inflitta  la  perdita  delle  medaglie  e
della croce al valor  militare  e  delle  distinzioni  onorifiche  di
guerra, sono quelle riconosciute dall'autorita' giudiziaria  italiana
a termini degli articoli 730  e  seguenti  del  codice  di  procedura
penale. 
2. Se, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, e' rinnovato
il giudizio in Italia a termini dell'articolo 11 del  codice  penale,
la sentenza da prendersi a  base  agli  effetti  suddetti  e'  quella
italiana. 
 
 
          Note all'art. 787: 
          - Il testo dell'art. 11 del codice penale, e' il seguente: 
          «Art. 11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel  caso  indicato
          nell'art. 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello
          Stato, anche se sia stato giudicato all'estero. 
          Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino
          o lo straniero, che  sia  stato  giudicato  all'estero,  e'
          giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della
          giustizia ne faccia richiesta».