Art. 788 Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare 1. La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del beneficio economico annesso, salvo quanto dispone l'articolo 1926 del codice a riguardo della eventuale reversibilita' di esso.