Art. 788 
 
Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie  al  valor
                              militare 
 
1. La perdita e la  sospensione  delle  medaglie  al  valor  militare
comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione  del  beneficio
economico annesso, salvo quanto dispone l'articolo 1926 del codice  a
riguardo della eventuale reversibilita' di esso.