Art. 789 
 
Comunicazione  dei  provvedimenti  agli  effetti  del  pagamento  dei
                         benefici economici 
 
1.  Di  tutti  i  provvedimenti  che  hanno  comunque  influenza  sul
pagamento dei benefici  economici  annessi  alle  medaglie  al  valor
militare, di cui sono insigniti i militari in congedo o gli  estranei
alle forze militari, i ministeri competenti danno  notizia  a  quello
dell'economia  e  delle  finanze  per  la  tempestiva  adozione   dei
provvedimenti di competenza; per il beneficio economico annesso  alle
medaglie al valor militare  di  cui  sono  insigniti  i  militari  in
servizio sotto le armi, i ministeri medesimi provvedono  direttamente
alle comunicazioni  ai  corpi  cui  i  militari  appartengono  per  i
conseguenti provvedimenti. 
2. La cessazione e  la  riattivazione  del  pagamento  del  beneficio
economico devono sempre avere la  stessa  decorrenza  della  perdita,
della sospensione, o del riacquisto.