Art. 790 
 
Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni  e  distinzioni
                               perdute 
 
1. Coloro ai quali e' inflitta la  perdita  o  la  sospensione  delle
medaglie  e  della  croce  al  valor  militare  e  delle  distinzioni
onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire  le  insegne  e  i
brevetti relativi all'autorita' che ne rivolge loro invito. 
2. Coloro che, essendo incorsi nella  perdita  o  nella  sospensione,
fanno uso delle  insegne  relative,  sono  passibili  delle  sanzioni
previste dai codici penali militari,  se  militari,  ovvero  in  caso
diverso, di quelle previste dall'articolo 498 del codice penale. 
 
 
          Note all'art. 790: 
          - Il testo dell'art. 498 del codice penale, e' il seguente: 
          «Art. 498 (Usurpazione di titoli o di onori).  -  Chiunque,
          fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente
          porta in pubblico la divisa o  i  segni  distintivi  di  un
          ufficio  o  impiego  pubblico,  o  di  un  corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per
          la quale  e'  richiesta  una  speciale  abilitazione  dello
          Stato, ovvero  indossa  abusivamente  in  pubblico  l'abito
          ecclesiastico, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 154 a euro 929. 
          Alla stessa sanzione soggiace  chi  si  arroga  dignita'  o
          gradi accademici, titoli,  decorazioni  o  altre  pubbliche
          insegne onorifiche,  ovvero  qualita'  inerenti  ad  alcuno
          degli  uffici,  impieghi  o  professioni,  indicati   nella
          disposizione precedente. 
          Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la
          sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione  del
          provvedimento che accerta la violazione  con  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in
          misura ridotta previsto dall'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.».