Art. 791 
 
              Segnalazione dei casi di condanne penali 
 
1. Gli enti militari periferici che ricevono o acquisiscono copie  di
sentenze di condanna pronunciate dall'autorita' giudiziaria ordinaria
o militare a carico di dipendenti militari in servizio o di  militari
in  congedo,  in  forza  agli  stessi  ai  fini  matricolari,  devono
verificare se i militari stessi risultano insigniti di medaglie o  di
croce al valore militare, o di alcuna delle distinzioni onorifiche di
guerra di cui all'articolo 785. 
2. In caso affermativo, le dette autorita' rimettono copia  integrale
di ciascuna sentenza, entro il termine di  20  giorni,  al  Ministero
della difesa o al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il
personale del Corpo della Guardia di  finanza,  di  seguito  definiti
ministeri competenti, insieme  con  una  copia  della  documentazione
personale. 
3. Le sentenze di condanna di cui al comma 2 sono trasmesse in  copia
al  ministero  competente,  dopo  che   sono   divenute   definitive;
circostanza  che  deve  risultare  da  espressa  dichiarazione  della
competente cancelleria, apposta sulla detta copia. 
4. Devono anche essere inviate al ministero competente le copie delle
sentenze di condanna per le quali: 
a) e' intervenuta la estinzione della pena per decorso del tempo; 
b) e' stata concessa la sospensione condizionale della pena; 
c) e' intervenuto provvedimento di amnistia, indulto o grazia; 
d)  il  giudice  ha  ordinato  che  non  ne  e'  fatta  menzione  nel
certificato del casellario; 
e) cessano l'esecuzione e gli effetti penali.