Art. 792 
 
      Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero 
 
1. Le autorita' diplomatiche o consolari  trasmettono  ai  competenti
ministeri, per il tramite di quello degli  affari  esteri,  le  copie
delle  sentenze,  pronunciate  all'estero  da  giudici  stranieri   e
divenute esecutive, a carico di militari nazionali sotto le armi o in
congedo che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce
al valor militare ovvero di distinzioni onorifiche di guerra. 
2. Dette autorita', prima di trasmettere tali copie, possono invitare
gli interessati, se  lo  ritengono  opportuno,  ad  addurre  le  loro
eventuali  giustificazioni;  tali  giustificazioni,  se  fatte,  sono
riprodotte integralmente nel foglio di trasmissione  della  copia  di
sentenza.