Art. 795 Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni 1. Agli effetti della sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi previsti dall'articolo 1427, comma 1, lettere a) e b), del codice, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale e' adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse ai sensi dell'articolo 791.