Art. 795 
 
Casi di condanne che importano la  sospensione  delle  decorazioni  e
                          delle distinzioni 
 
1. Agli effetti della sospensione della facolta' di  fregiarsi  delle
medaglie  e  della  croce  al  valor  militare  o  delle  distinzioni
onorifiche di guerra, nei casi previsti dall'articolo 1427, comma  1,
lettere a) e b), del codice, non occorrono speciali segnalazioni.  La
relativa determinazione ministeriale e'  adottata  sulla  base  delle
copie delle sentenze trasmesse ai sensi dell'articolo 791.