Art. 797 Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate 1. Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del ministro competente, relativamente a ex-militari o a persone che non hanno mai appartenuto alle Forze armate, sono fatte sempre direttamente al ministero che ha dato luogo alla concessione delle decorazioni e distinzioni, con le modalita' della presente sezione.