Art. 797 
 
Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione  nei  confronti  di
                 persone estranee alle Forze armate 
 
1. Le segnalazioni dei casi nei quali la  perdita  o  la  sospensione
delle medaglie e della croce al valor militare  e  delle  distinzioni
onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di  quelli  nei  quali  la
perdita di  esse,  o  la  sospensione,  possono  essere  disposte  su
proposta, o per determinazione del ministro competente, relativamente
a ex-militari o a persone che non hanno mai  appartenuto  alle  Forze
armate, sono fatte sempre direttamente al ministero che ha dato luogo
alla concessione delle decorazioni e distinzioni,  con  le  modalita'
della presente sezione.