Art. 798 
 
                Segnalazione dei casi di incapacita' 
 
1. Le autorita' competenti a formulare  proposte  di  medaglie  e  di
croce al valor militare,  e  di  distinzioni  onorifiche  di  guerra,
devono astenersi dal farlo, se l'interessato risulta condannato  alle
pene previste dall'articolo 1425 del codice. 
2. Danno tuttavia notizia dei singoli casi ai  ministeri  competenti,
rimettendo  copia  della  sentenza  di  condanna,  insieme   con   un
particolareggiato rapporto concernente  l'atto  di  valore  compiuto,
oppure con la documentazione atta  a  comprovare  il  titolo  per  la
distinzione onorifica di guerra.