Art. 799 
 
          Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto 
 
1. Dalle sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 1,  del
codice, la perdita delle medaglie e della  croce  al  valor  militare
deriva come effetto immediato e imprescindibile; essa  decorre  dalla
data in cui la sentenza di condanna e' passata in giudicato;  per  le
sentenze pronunciate all'estero la perdita stessa decorre dalla  data
del riconoscimento di cui all'articolo 787, comma 1. 
2. I  ministeri  competenti  provvedono,  mediante  notificazione  da
inserirsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  oltre  che   nel   Bollettino
ufficiale  o  in  altra  pubblicazione  che  ne  faccia  le  veci,  a
dichiarare il condannato incorso nella perdita delle decorazioni.