Art. 800 Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali 1. Per le sentenze di condanna per le quali, ai sensi dell'articolo 1425, comma 2, del codice, puo' aver luogo la perdita delle medaglie o della croce al valor militare, i Ministri competenti comunicano alla commissione consultiva le copie delle sentenze e ogni altro utile documento e informazione per il prescritto parere.