Art. 800 
 
       Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali 
 
1. Per le sentenze di condanna per le quali, ai  sensi  dell'articolo
1425, comma 2, del codice, puo' aver luogo la perdita delle  medaglie
o della croce al valor militare,  i  Ministri  competenti  comunicano
alla commissione consultiva le copie  delle  sentenze  e  ogni  altro
utile documento e informazione per il prescritto parere.