Art. 801 Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero 1. Quando si tratta di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il ministero competente verifica se essa e' stata riconosciuta e se importa, per le disposizioni della legge italiana, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 2. Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana, i ministeri competenti hanno facolta' di segnalarle al Ministro della giustizia per l'esame del loro eventuale riconoscimento. 3. I ministeri competenti nel promuovere il parere della commissione consultiva, le inviano, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.