Art. 801 
 
Provvedimenti  di  perdita   eventuale   per   condanne   pronunciate
                             all'estero 
 
1. Quando si tratta di sentenze di condanna pronunciate all'estero da
giudici stranieri, il ministero competente verifica se essa e'  stata
riconosciuta e se importa, per le disposizioni della legge  italiana,
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 
2. Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorita' giudiziaria
italiana, i ministeri competenti  hanno  facolta'  di  segnalarle  al
Ministro   della   giustizia   per   l'esame   del   loro   eventuale
riconoscimento. 
3. I ministeri competenti nel promuovere il parere della  commissione
consultiva, le inviano, insieme  con  la  copia  della  sentenza,  le
giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.