Art. 803 
 
Provvedimenti di perdita eventuale  in  conseguenza  di  perdita  del
                                grado 
 
1.  Nei  casi  di  perdita  del  grado  in  seguito  a  provvedimento
disciplinare, il ministero competente nel richiedere il  parere  alla
commissione consultiva, le comunica gli elementi necessari per  porla
in  grado  di  giudicare  se  i  fatti,  che  hanno  dato  luogo   al
provvedimento, possono ritenersi di natura disonorevole agli  effetti
della perdita delle decorazioni. 
2. Nei casi di perdita del grado in seguito a condanna  da  cui  gia'
non consegue la perdita  delle  decorazioni  al  valor  militare,  il
ministero comunica alla commissione la copia  della  sentenza  e  gli
altri eventuali elementi in suo possesso.