Art. 806 Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale 1. La perdita delle medaglie e della croce al valor militare, nei casi di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice, e' inflitta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo. 2. Di essa e' data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.