Art. 806 
 
  Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale 
 
1. La perdita delle medaglie e della croce  al  valor  militare,  nei
casi di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice, e'  inflitta  con
decreto del Presidente della Repubblica  e  decorre  dalla  data  del
decreto medesimo. 
2. Di essa e' data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale, nonche'
nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne  faccia  le
veci.