Art. 807 Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra 1. Dalle condanne di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'articolo 785; essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nell'articolo 799. 2. Il ministero competente da' pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nell'articolo 799, comma 2.