Art. 807 
 
      Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra 
 
1. Dalle condanne di cui  all'articolo  1425,  comma  1,  del  codice
deriva, come effetto immediato e imprescindibile,  la  perdita  delle
distinzioni onorifiche di guerra, elencate  nell'articolo  785;  essa
decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nell'articolo 799. 
2. Il ministero competente da' pubblica notizia dell'avvenuta perdita
di dette distinzioni nei modi indicati nell'articolo 799, comma 2.