Art. 808 
 
      Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra 
 
1. A termini dell'articolo 1428  del  codice,  insieme  alla  perdita
delle  decorazioni  al  valor  militare  inflitta   in   applicazione
dell'articolo  1425,  comma  2,  del   codice,   con   determinazione
ministeriale e' anche inflitta, come conseguenza necessaria di  essa,
la perdita  delle  distinzioni  onorifiche  di  guerra  di  cui  l'ex
decorato e' insignito. 
2. Negli altri casi spetta al ministro competente di  decidere  sulla
perdita delle  distinzioni  onorifiche  di  guerra  in  seguito  alle
sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 2,  del  codice;
ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza o del grado. 
3. La perdita delle distinzioni onorifiche  di  guerra,  dovuta  alle
cause  suddette,  ha  effetto   dalla   data   della   determinazione
ministeriale con la quale e' inflitta. 
4. Di tale determinazione ministeriale e' data pubblica  notizia  nei
modi indicati nel nell'articolo 799, comma 2.