Art. 809 
 
Determinazione,  decorrenza  e   durata   della   sospensione   delle
decorazioni al valor  militare  e  delle  distinzioni  onorifiche  di
                               guerra 
 
1. Sulla sospensione della facolta' di  fregiarsi  delle  medaglie  e
della croce al valor  militare  e  delle  distinzioni  onorifiche  di
guerra decide il ministro  sulla  cui  iniziativa  le  decorazioni  e
distinzioni furono concesse; essa e',  in  ogni  caso,  inflitta  con
determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la
durata. 
2. Della sospensione inflitta  e'  data  pubblica  notizia  nei  modi
indicati nel nell'articolo 799 comma 2. 
3. La sospensione ha la  medesima  decorrenza  e  durata  della  pena
principale e accessoria o della misura  disciplinare  o  di  pubblica
sicurezza, previste dall' articolo 1427 del codice.