Art. 809 Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra 1. Sulla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse; essa e', in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata. 2. Della sospensione inflitta e' data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 799 comma 2. 3. La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall' articolo 1427 del codice.